Statuto approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2014
Art. 1
Denominazione e sede
1. La “Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale”, denominazione riconosciutale dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014 di conversione del decreto legge n. 83 approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 maggio 2014, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato.
2. La Fondazione è disciplinata dall’art. 11 del decreto legge n. 91 dell’8 agosto 2013 convertito dalla legge n. 112 del 7 ottobre 2013 e s.m.i., dal decreto legislativo n. 367 del 29 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni nonché, per quanto da essi non previsto, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni.
3. La Fondazione ha sede in Roma, presso il Teatro Costanzi, 00184 Piazza Beniamino Gigli, 7.
Art. 2
Conservazione dei diritti, prerogative e facoltà
1. La Fondazione svolge attività in Italia e all’estero.
2. La Fondazione ha il diritto esclusivo all’utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell’immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concederne l’uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.
3. La Fondazione subentra integralmente nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell’Ente Autonomo Teatro dell’Opera, in essere alla data del 30 giugno 1998.
4. La Fondazione conserva la particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella capitale dello Stato, riconosciuta all’ente originario, dall’art. 6, ultimo comma della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Art. 3
Finalità – Attività
1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue la diffusione dell’arte musicale, la formazione e valorizzazione professionale dei quadri artistici e tecnici, nonché l’educazione musicale della collettività.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione:
– provvede direttamente alla gestione dei teatri e dei locali occorrenti per lo svolgimento dell’attività di istituto ad essa affidati da Roma Capitale o da altri soggetti e ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale;
– realizza in Italia ed all’estero spettacoli lirici, di balletto e concerti;
– promuove la ricerca musicale anche in funzione di promozione sociale e culturale;
– persegue forme di collaborazione con altre Fondazioni italiane o Teatri stranieri, nonché con altri enti ed istituzioni operanti nel settore musicale;
– promuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale nell’ambito scolastico ed alla formazione nell’arte della danza;
– svolge, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie esercitandole direttamente o per il tramite di società, consorzi o enti da essa partecipati o licenziatari, con particolare riferimento alla realizzazione di incisioni discografiche e di registrazioni audio-video ed alla diffusione radiotelevisiva della propria attività con mezzi tecnicamente consentiti e riconosciuti di tutti i formati e tipi.
3. La Fondazione è tenuta ad operare secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto dei vincoli di bilancio.
4. La Fondazione può svolgere, per il conseguimento delle proprie finalità, ogni altra attività economica e patrimoniale, ivi comprese, in quanto conformi agli scopi istituzionali, la partecipazione non totalitaria in società di capitali e la partecipazione ad enti diversi dalle società.
5. La Fondazione può infine svolgere, sotto ogni forma e mezzo, attività finanziaria nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative, compatibile con i propri fini istituzionali.
6. La Fondazione può accettare eventuali erogazioni liberali effettuate da enti pubblici o privati con vincolo di destinazione, se tale destinazione sia compatibile con i fini istituzionali della Fondazione o ad essi preordinata.
Art. 4
Soci Fondatori e partecipazione dei privati
1. Sono Soci Fondatori, ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367: lo Stato, la Regione Lazio e Roma Capitale.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3, la Fondazione, coerentemente con le previsioni dell’art. 11.15, lett. b) del decreto legge n. 91 dell’8 agosto 2013 convertito dalla legge n. 112 del 7 ottobre 2013, prevede anche la partecipazione di soci privati (da intendersi quali soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che non siano soci fondatori) in proporzione agli apporti al fondo di dotazione della Fondazione in misura pari o superiore al tre per cento (3%) del patrimonio della Fondazione come risultante dall’ultimo bilancio approvato, o a quella maggiore percentuale eventualmente stabilita dal Consiglio di indirizzo.
Per i soci privati che non dovessero conseguire la facoltà di cui al successivo comma 4, la partecipazione verrà attuata attraverso l’invito a partecipare, senza diritto di voto, a specifiche riunioni propedeutiche all’approvazione di questioni di particolare rilievo per la vita della Fondazione e individuate come tali dal Consiglio di indirizzo. L’ingresso di ciascun socio privato dovrà comunque essere deliberato dal Consiglio di indirizzo.
3. L’apporto complessivo dei fondi privati al fondo patrimoniale della Fondazione non può superare la misura del quaranta per cento (40%) del fondo patrimoniale stesso.
4. I soci privati possono nominare un rappresentante nel Consiglio di indirizzo se, come singoli o cumulativamente, oltre all’apporto al fondo di dotazione del patrimonio nella misura minima stabilita dal precedente comma 2, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto al fondo di gestione non inferiore al cinque per cento (5%) del totale dei contributi statali, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto in materia composizione del Consiglio di indirizzo. La permanenza nel Consiglio di indirizzo dei rappresentanti nominati dai soci privati è subordinata all’erogazione da parte di questi ultimi dell’apporto annuo al fondo di dotazione e al fondo di gestione nella misura non inferiore a quanto stabilito nel presente comma e nel comma 2. Per raggiungere tale apporto i soci privati interessati possono dichiarare per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione della Fondazione nella misura economica indicata. Nessun socio privato può sottoscrivere più di una dichiarazione. L’ammontare dell’apporto annuo dei fondatori pubblici e dei fondatori privati in misura non inferiore a quanto stabilito nei precedenti commi, va verificato, biennio per biennio, con riferimento o all’anno in cui avviene l’ingresso nella Fondazione, oppure all’anno in cui avviene la riconferma. La permanenza del Consiglio di indirizzo di rappresentanti nominati da soci privati è subordinata all’erogazione dell’apporto annuo al fondo di dotazione e al fondo di gestione nella misura prevista rispettivamente dal precedente comma 3 e dal presente comma.
5. A cura del Consiglio di indirizzo e sotto la sua responsabilità viene tenuto l’Albo dei soci privati.
6. Per concorso al patrimonio si intende ogni erogazione a qualsiasi titolo effettuata a favore della Fondazione. Spetta al Consiglio di indirizzo il potere di determinare la destinazione del bene pervenuto nel patrimonio della Fondazione.
7. Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.
8. I soggetti che, previa delibera del Consiglio di indirizzo, si impegnino a versare alla Fondazione ogni anno almeno euro mille (€ 1.000,00) se persone fisiche, o euro diecimila (€ 10.000,00) se persone giuridiche, enti, associazioni o fondazioni, sono membri associati della Fondazione. Gli associati sono iscritti in apposito Albo degli associati tenuto e aggiornato a cura della Fondazione e partecipano ad una o più riunioni annuali con il Sovrintendente e/o il Consiglio di indirizzo, nelle forme e nei modi che il Sovrintendente riterrà di stabilire.
9. Gli apporti in natura dovranno essere determinati nel loro ammontare da una stima peritale ed il loro valore non potrà essere inferiore agli importi di cui al precedente comma 8.
Art. 5
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal complesso dei beni, in cose mobili, immobili, attività, crediti ed ogni altro diritto o posizione giuridica soggettiva, di pertinenza dell’Ente autonomo Teatro dell’Opera di Roma del quale la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale, per legge, è successore;
b) da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo;
c) da proventi della propria attività;
d) dagli apporti dello Stato, della Regione Lazio e di Roma Capitale specificamente destinati a patrimonio.
2. Del patrimonio della Fondazione fa parte il diritto di utilizzare, senza corrispettivo, il Teatro ed i locali necessari allo svolgimento delle attività.
3. Il patrimonio della Fondazione è suddiviso tra un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, ed un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione. Il fondo di dotazione è composto da ogni e qualsiasi bene non rientrante nel fondo di gestione. Il fondo di gestione è composto dalle voci individuate nel successivo comma 5.
4. Gli immobili acquisiti a seguito di eredità, legato o donazione, se non destinati agli scopi istituzionali della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale entro due anni dall’acquisto, dovranno essere venduti ed il ricavato dovrà essere destinato al fondo di dotazione del patrimonio.
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3, la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale dispone:
a) dei redditi del patrimonio di cui all’art. 5 del presente Statuto;
b) delle somme erogate da qualsivoglia terzo alla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale non espressamente destinate al fondo di dotazione;
c) di ogni contributo o apporto pubblico o privato, eredità, legati, lasciti e donazioni attribuiti alla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale non espressamente destinati al fondo di dotazione;
d) degli eventuali avanzi di gestione che saranno destinati a fondo di gestione;
e) delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio di indirizzo e da questi espressamente destinate al fondo di gestione;
f) di ogni altro provento derivante dalle proprie attività.
Art. 6
Organi
1. Sono Organi della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di indirizzo;
c) il Sovrintendente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. I componenti gli Organi della Fondazione, con l’eccezione del Presidente, che dura in carica sino alla permanenza nella funzione di Sindaco di Roma Capitale o, se da questi nominato, alla permanenza nella funzione del nominante, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il loro compenso è stabilito dal Consiglio di indirizzo in conformità ai criteri posti dalla legge. In ogni caso, al Presidente ed ai Consiglieri spetta solo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per la funzione.
3. Una volta scaduti, gli Organi continuano ad esercitare le proprie funzioni, nei limiti dell’ordinaria amministrazione o delle necessità o utilità imposte da ragioni di urgenza, relative anche ad esigenze della produzione, sino all’insediamento dei nuovi Organi.
Art. 7
Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco di Roma Capitale o altra persona da lui nominata.
Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, fermo restando quanto stabilito dall’art. 10.2 lettera h) del presente Statuto;
b) convoca il Consiglio di indirizzo e lo presiede fissando l’ordine del giorno;
c) firma gli atti del Consiglio di indirizzo ed ogni altro documento necessario per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati;
d) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo;
e) cura l’osservazione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
f) adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento riferendo alla prima riunione del Consiglio di indirizzo.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
3. Il Presidente può delegare, in via ordinaria, specifici suoi poteri al Sovrintendente o ad altro componente il Consiglio di indirizzo, determinando i limiti e le modalità della delega.
4. La firma del Vice Presidente è prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente e libera i terzi, compresi i pubblici uffici, circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
Art. 8
Consiglio di indirizzo: composizione
1. Il Consiglio di indirizzo è formato da un numero di componenti variabile tra cinque e sette membri secondo quanto di seguito specificato.
2. Oltre al Presidente della Fondazione, fanno parte del Consiglio di indirizzo un membro nominato dall’Autorità statale competente in materia di spettacolo (oggi individuabile ed individuata nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), uno designato dalla Regione Lazio e uno designato da Roma Capitale. La nomina del quinto Consigliere spetta ai soci privati nel caso previsto dal precedente art. 4.4.
Il Consiglio di indirizzo può essere esteso fino a 7 membri nel caso in cui vi siano soci privati che, singolarmente o complessivamente, assicurino agli apporti di cui al precedente art. 4.4.
I Consiglieri di nomina da parte dei soci privati non possono essere superiori a tre.
Decorsi due anni la loro permanenza in Consiglio cessa ove venisse meno l’erogazione del contributo che ha consentito la nomina del/i rappresentanti.
Ove vi sia la necessità di giungere al numero minimo di Consiglieri stabilito dal precedente comma 1, in assenza del o dei componenti di spettanza dei soci privati, l’ulteriore Consigliere verrà nominato dall’Autorità statale competente in materia di spettacolo in una terna proposta dal Sindaco di Roma Capitale di concerto con il Presidente della Regione Lazio e composta da soggetti che si siano distinti nel campo musicale, culturale, dell’arte o dello spettacolo, anche nell’ambito delle associazioni ed istituzioni cittadine operanti in settori attinenti all’attività della Fondazione.
3. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri nel corso del quinquennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina o designazione del componente venuto a mancare. Il nuovo Consigliere scade con i Consiglieri in carica, fermo restando quanto diversamente stabilito dal presente Statuto per il Presidente.
Art. 9
Consiglio di indirizzo: funzionamento
1. La convocazione del Consiglio di indirizzo viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima della adunanza. In caso di urgenza, il termine per l’invio della convocazione è ridotto a due giorni. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della adunanza, nonché le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l’adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.
2. Il Consiglio di indirizzo può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri, almeno un rappresentante del Collegio dei revisori dei conti ed il Sovrintendente.
3. Il Sovrintendente partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Non partecipa alla seduta ogniqualvolta il Consiglio debba determinare il suo compenso o in ogni caso nel quale si trovi in posizione di conflitto di interessi.
4. Il Consiglio, nella prima riunione successiva alla sua costituzione, elegge tra i propri componenti il Vice Presidente.
5. E’ consentita la partecipazione alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione quali la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, e che di tutto ciò sia dato atto nel verbale.
6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con votazione palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio di indirizzo svolge le seguenti funzioni, con l’obbligo di assicurare il pareggio del bilancio:
i) approva il bilancio preventivo annuale e triennale entro il mese di novembre precedente a quello del primo anno a cui il bilancio si riferisce;
ii) approva il bilancio di esercizio annuale entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio medesimo. Quando particolari esigenze relative alla struttura, all’oggetto e all’attività della Fondazione lo richiedono, tale termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio;
iii) approva la stagione artistica predisposta dal Sovrintendente;
iv) propone all’Autorità Statale competente in materia di spettacolo il nominativo per la carica di Sovrintendente;
v) nomina il Vice Presidente della Fondazione;
vi) approva l’organico funzionale e le sue eventuali modifiche;
vii) esprime parere preventivo vincolante su accordi aziendali con le organizzazioni sindacali che comportino impegni di spesa per la Fondazione richiedendo modifiche al bilancio di previsione;
viii) approva gli eventuali Regolamenti interni;
ix) esprime parere non vincolante su ogni argomento gli venga sottoposto dal Presidente, da almeno tre Consiglieri o dal Sovrintendente;
x) valuta le istanze presentate da soggetti che intendono divenire soci privati o membri associati e, eventualmente, ne delibera l’ammissione.
8. Tutti i componenti dei Consiglio di indirizzo debbono possedere, al momento della nomina e per la durata della carica, i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per i componenti di consigli di amministrazione di società, nonché i requisiti di professionalità attinenti, direttamente o indirettamente, allo svolgimento di mansioni direttive e/o organizzative di natura imprenditoriale, o inerenti all’attività di produzione e diffusione dell’arte musicale o alle attività proprie delle professioni liberali. In conseguenza non possono far parte del Consiglio di indirizzo i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile. L’eventuale venir meno dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dalla carica, che sarà pronunciata dal Consiglio di indirizzo, in assenza dell’interessato alla relativa seduta, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze giustificative della decadenza e contestuale concessione di congruo termine per le proprie deduzioni.
9. I componenti del Consiglio di indirizzo esercitano in piena autonomia le funzioni che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell’esercizio delle medesime. Essi non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono. Sono tenuti alla rigorosa riservatezza sullo svolgimento della propria attività nonché sull’attività e sul funzionamento della Fondazione.
10. Tutti i componenti del Consiglio che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse in conflitto. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell’organo.
11. Delle adunanze del Consiglio di indirizzo è redatto verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente) e dal segretario in proposito nominato dal Consiglio anche tra soggetti esterni al Consiglio, e previamente vincolato, mediante la sottoscrizione di idoneo impegno, alla più rigorosa riservatezza.
Art. 10
Sovrintendente
1. Il Sovrintendente è nominato dall’Autorità statale competente in materia di spettacolo su proposta del Consiglio di indirizzo fra soggetti dotati di comprovata esperienza in materia di gestione e di organizzazione di attività musicali e di gestione ed organizzazione di enti consimili, oltre che in possesso dei requisiti di onorabilità richiamati dal precedente comma 9.8.
2. Il Sovrintendente è l’unico Organo di gestione della Fondazione e può essere revocato dall’Autorità che lo ha nominato su proposta del Consiglio di indirizzo. Egli:
a) Tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione.
b) Sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di indirizzo, predispone, di norma entro il quindici novembre di ogni anno, il bilancio preventivo, da inviare, sia ai Revisori per il loro parere – che dovrà essere reso nei successivi dieci giorni, in mancanza del quale, esso si intenderà reso favorevolmente – che al Consiglio di indirizzo per l’approvazione. In mancanza di diverse indicazioni da parte dei soci, anche privati, sull’entità dei loro apporti futuri, il bilancio andrà predisposto preventivando apporti eguali a quelli dell’anno precedente con scostamenti che, salvo motivate ragioni, andranno ragionevolmente contenuti all’interno di una percentuale del 10%.
c) Predispone e comunica al Consiglio di indirizzo e ai Revisori il bilancio di esercizio annuale con la relativa relazione. Il bilancio deve essere inviato ai Revisori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la discussione in Consiglio per la sua approvazione.
d) Di concerto, ove nominato, con il Direttore Artistico e sulla base del bilancio preventivo, ove già approvato dal Consiglio di indirizzo, ovvero degli indirizzi di gestione economica e finanziaria forniti dal Consiglio di indirizzo, predispone i programmi dell’attività artistica da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l’approvazione.
e) Dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e nei limiti del vincolo di bilancio stabilito dal Consiglio di indirizzo, l’attività di produzione artistica della fondazione, le attività connesse e strumentali e il personale dipendente.
f) Sulla base del bilancio preventivo può nominare e liberamente revocare propri consulenti e collaboratori tra cui il direttore artistico e il direttore amministrativo, ai quali può delegare singole materie o specifiche attività.
g) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove non espressamente rimessi ad altri organi.
h) Ha la rappresentanza della Fondazione per tutti gli atti di sua competenza.
Art. 11
Collegio dei Revisori dei Conti
1. II Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti competente per territorio tra i magistrati della Corte dei Conti, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e uno dall’Autorità statale competente in materia di spettacolo, che nomina anche un membro supplente.
2. I Revisori dei Conti possono partecipare a tutte le riunioni dei Consiglio di indirizzo. Ad essi deve pertanto essere inviato l’avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio.
3. All’attività del Collegio si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile, nonché quelle compatibili al riguardo poste da altre norme di legge. Si applica alle riunioni del Collegio, così come alla partecipazione dei componenti del Collegio alle adunanze del Consiglio di indirizzo, quanto previsto dal precedente comma 9.5.
4. II Collegio dei Revisori riferisce almeno ogni trimestre con opportuna relazione al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. II controllo contabile sulla Fondazione potrà essere esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Ad essa è affidata anche l’attività di revisione del bilancio. L’incarico del controllo contabile è conferito per un triennio dal Consiglio di indirizzo.
6. Si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni degli articoli 2409 bis e septies del codice civile.
Art. 12
Statuto: modificazioni
1. Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Autorità statale competente in materia di spettacolo su proposta adottata a maggioranza dal Consiglio di indirizzo e raggiunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati dai Soci fondatori.
Art. 13
Consulenza legale
1. La Fondazione conserva la facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legge 24 novembre 2000, n. 345 convertito con modificazioni dalla legge 26 gennaio 2001.
Art. 14
Estinzione
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente in tema di assoggettamento della Fondazione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari ed a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, di cui al successivo comma 15.2, sentiti Roma Capitale, la Regione Lazio e l’Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2. Accertate da parte dell’Autorità di Governo competente in materia di spettacolo le cause che determinano la cessazione delle attività della Fondazione, la stessa Autorità di Governo nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
3. Ai liquidatori e alla fase di liquidazione si applicano le norme dettate in materia dal codice civile per le società per azioni, in quanto compatibili.
Art. 15
Disposizione transitoria
1. L’entrata in vigore del presente Statuto si intende a partire dal 1° gennaio 2015.